Fonte: Interpello: è sanzionabile il datore se usa un’attrezzatura senza formazione?
Roma, 4 Feb – Sono tanti i dubbi interpretativi che hanno riguardato in questi anni il tema dell’uso delle attrezzature di lavoro con riferimento specialmente agli obblighi dei datori di lavoro e al tema dei controlli e delle verifiche periodiche. Dubbi che spesso sono stati affrontati e risolti attraverso la pubblicazione di numerose circolari del Ministero del Lavoro.
Anche il dubbio interpretativo che affrontiamo oggi riguarda l’uso delle attrezzature, ma si sofferma sul tema delle sanzioni per il datore di lavoro nel caso non formi adeguatamente un lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. Cosa succede quando questo lavoratore non formato è il datore di lavoro stesso? Si applicano in questo caso le sanzioni previste dall’articolo 87 del Testo Unico?
A questo quesito risponde il primo interpello del 2020, l’Interpello n. 1/2020 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 23 gennaio 2020 (pubblicato il 28 gennaio) avente per oggetto “l’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”.
Come vedremo e con riferimento al cosiddetto “principio di tipicità” del sistema penale – cioè, semplificando il più possibile, il principio per cui il giudice sanziona un fatto che è correlato strettamente alla previsione, alla fattispecie indicata dalla norma – la Commissione esclude in questo caso l’applicazione delle sanzioni per la violazione dell’obbligo formativo di cui all’articolo 71.
I quesiti dell’interpello sulle sanzioni per il datore di lavoro
L’Interpello n. 1/2020 risponde ad una istanza di interpello della Regione Friuli-Venezia- Giulia.
Con tale istanza la Regione vuole conoscere il parere della Commissione, in merito a tale problematica:
- l’art. 69, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 ‘definisce operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso’
- Inoltre l’art. 71, co. 7, lettera a) sempre del Testo Unico “sancisce che ‘qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati’”.
E tale formazione – continua l’istanza – “in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche ‘tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.
E dunque in relazione al già citato art. 69, co. 1, lett. e), “anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo”.
In relazione a queste premesse della Regione Friuli-Venezia-Giulia si chiede se “in virtù di tale parificazione di fatto al lavoratore” e in caso di “omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi”.
La risposta della Commissione Interpelli
La Commissione Interpelli rileva che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha “modificato il precitato articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inserendo nella definizione di ‘operatore’ anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto”.
Dunque è solo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 che anche il datore di lavoro che usa un’attrezzatura di lavoro è considerabile operatore.
Inoltre – continua la Commissione – dal combinato disposto delle norme indicate “si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, ‘lavoratori’ che non abbiano ricevuto ‘una informazione, formazione ed addestramento adeguati’”. E dunque non si fa, ad esempio, espresso riferimento a ‘datori di lavoro’.
La Commissione ritiene che “a far data dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi ‘operatore’, compreso il datore di lavoro che ne sia privo”.
Tuttavia – la Commissione conclude – “fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente” e sulla base del “principio di tipicità” del sistema penale – che “l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”.
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