Pubblicate dal Ministero del Lavoro con una nota del 5 agosto e da Inps con messaggio 3 agosto 2026, n. 2540 indicazioni per l’accesso alla Naspi in caso di dimissioni per violenza di genere.
Ministero del Lavoro e Inps ricordano che l’interruzione del rapporto di lavoro, per cause derivanti da violenza di genere di cui sono vittime lavoratrici e lavoratori può costituire circostanza di dimissioni per giusta causa. Per circostanze “fattuali chiare, oggettive e documentate”, che dimostrino atti persecutori o violenze che mettano in pericolo l’equilibrio psicosifico della persona o la sua sicurezza. Anche in caso di comportamenti “provenienti da soggetti estranei all’ambiente di lavoro”.
Ciò, richiamando quanto previsto dall’articolo 2119 del Codice Civile, dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa per la protezione delle donne dalla violenza e dall’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015.
Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone: “Un gesto necessario di civiltà e giustizia. L’indipendenza economica è uno stimolo in più per sottrarsi ai contesti di rischio e ricostruire condizioni di sicurezza, per sé e per i propri figli. Con le indicazioni operative contenute nel Messaggio INPS confermiamo l’attenzione del Governo a essere al fianco delle persone nei momenti di fragilità. Come già previsto per l’Assegno di inclusione destinato alle vittime di violenza inserite in percorsi certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza prevediamo strumenti concreti e personalizzati di sostegno e accompagnamento al lavoro.”
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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