Fonte: puntosicuro.it

Quesito

Secondo il D. Lgs. n. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto ad avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Questo significa che il RLS può essere chiamato a rispondere penalmente per un infortunio legato a un rischio che non ha provveduto a segnalare al datore di lavoro e che tra l’altro non era stato individuato nel DVR che ha anche sottoscritto?

Pubblicità

Risposta

Il dubbio segnalato dal lettore che ha formulato il quesito è sorto subito appena entrato in vigore il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed è stato oggetto già di precedenti altri interventi. Se in una azienda, ha chiesto il lettore, dovesse accadere un infortunio a un lavoratore per la mancanza di una misura di sicurezza il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può essere chiamato a rispondere penalmente per l’infortunio stesso per non avere provveduto a segnalare al datore di lavoro la carenza della misura di sicurezza che ha portato all’evento infortunistico tenuto conto anche che il RLS ha sottoscritto il DVR nel quale tale rischio non era stato evidenziato? Per dare una risposta al quesito esaminiamo i riferimenti normativi applicabili al caso in esame.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura che nelle aziende opera appunto in rappresentanza dei lavoratori che lo hanno eletto o designato, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., per quanto riguarda le problematiche connesse alle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. A tale figura sono assegnati dei diritti e delle attribuzioni che il legislatore ha elencato nel comma 1 dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 81/2008 di seguito indicato:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

E’ chiaro quindi, secondo quanto sopra detto, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel momento in cui non operi secondo le attribuzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che gli sono state conferite al momento della sua elezione o designazione, “risponde” o, per meglio dire, deve rendere conto del suo operato ai lavoratori per conto dei quali svolge la propria attività i quali volendo lo possono rimuovere e sostituire con un altro comunicando e motivando le loro decisioni al datore di lavoro.

(…)