Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.210 dell’8 settembre 2022 il Decreto del 25 agosto 2022 Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. In vigore dal 9 settembre 2022.

Il provvedimento, “visto l’art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dall’art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica al 31 dicembre 2024″, riporta all’articolo 1 le differenti scadenze per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per gli ambienti citati “fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti”:

richiesta valutazione progetto completo adeguamento dell’attività entro il 31 dicembre 2023;segnalazione certificata di inizio attività entro il 30 giugno 2024 per alcuni dei punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 e ogni disposizione del medesimo decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 e conseguente segnalazione certificata di inizio attività entro il 31 dicembre 2024;“in alternativa restano valide norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 o progetto eseguito di deroga e anche in questi casi obbligo Scia entro 30 giugno 2024 per alcuni punti.

L’articolo 2 riporta indicazioni per le misure gestionali di mitigazione del rischio conseguenti “alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi”:

vanno individuate tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 coerentemente con valutazione rischi, conservata agli atti, e carenze. Lo stesso articolo ne elenca le principali (carico di incendio, materiali, affollamento, sorveglianza, lavoratori prevenzione incendi adeguatamente formati, informazione lavoratori, esercitazioni antincendio, misure specifiche per presenza cantieri);le misure previste dal “decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 si applicano fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021“.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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