Con Dm 14 ottobre 2021 in Gazzetta Ufficiale n.255 del 25 ottobre 2021 sono state pubblicate dal Ministero dell’Interno le Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
La nuova regola tecnica potrà essere applicata agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, sia esistenti che di nuova realizzazione, escludendo i musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Oggetto della regola tecnica indicizzata con il n.70 e pubblicata nel luglio 2020.
Potrà essere utilizzata anche come riferimento per progettazione ed esercizio di edifici sotto tutela ma che non prevedano attività aperte al pubblico. Sarà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Viene indicizzata nell‘allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 alla voce V.12 – Altre attività in edifici tutelati.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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