Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.83 dell’8 aprile 2022 con decreto del 30 marzo 2022 le Norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Le nuove regole entreranno in vigore tra novanta giorni e sostituiranno integralmente i riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015 nel quale verranno indicizzate come V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili.

Troveranno applicazione sulle chiusure d’ambito degli edifici civili, ovvero strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici residenziali, sia nuove che esistenti.

Gli adeguamenti non interesseranno invece realtà esistenti in regola con almeno uno degli gli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 o che “siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti”. Per modifiche e ampliamenti troverà applicazione l’art. 2, commi 3 e 4 dello stesso decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Per quanto riguarda le valutazioni sperimentali sulle facciate effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea, verranno adottate apposite disposizioni, nelle more della stessa armonizzazione dei metodi.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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