Pubblicata da Inps la circolare n.32 del 20 marzo 2023 con indicazioni sull’accesso alla Naspi del lavoratore padre in caso di dimissioni nella fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e alternativo.
Inps chiarische che un padre lavoratore ha pieno diritto alla Naspi in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, indifferentemente dal fatto che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo.
Il periodo di licenziamento vietato è, ricordiamo, gravidanza e interdizione dal lavoro, compimento di un anno di età del bambino.
Ciò in ragione di quanto previsto dal D.lgs n. 105 del 2022 che ha esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo modificando gli articoli 54 e 55 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Le domande respinte possono essere quindi oggetto di riesame.
Riferimento è la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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