Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 20 maggio la Legge 20 maggio 2022 n.51 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Questa la nota del Ministero del Lavoro con i provvedimenti riguardanti imprese e occupazione. Elenchiamo:

effetto retroattivo adempimenti liberi professionisti in caso di malattia o infortunio a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza: articolo 12 – bis “decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si da’ luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati”;Fondi di solidarietà bilaterale anche per il versamento mensile dei contributi previdenziali staffetta generazionale;regime speciale lavoro sportivo;proroga 30 giugno 2024 missione lavoratore somministrato per periodi superiori a 24 mesi;comunicazione avvio lavoratori autonomi occasionali da piattaforme digitali da espletare tramite modalità informatiche, non Sms o mail: “art. 12-sexies (Comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali). – 1. All’articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali,” sono inserite le seguenti: “fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,” e le parole: “mediante SMS o posta elettronica” sono sostituite dalle seguenti: “mediante modalità informatiche”;disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti: “art. 12 septies, lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”;misure liquidità imprese e sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca e turismo.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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