Pubblicata dal Ministero della Saluta la circolare n.1 del 1° gennaio 2023 di aggiornamento della circolare Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023 del 29 dicembre 2022.

Viene pubblicata con il supporto dell’Iss e richiama quanto previsto in materia gestione Covid e vaccini dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199 che modifica il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 29 dicembre 2022.

Indica come la BA.5 sia la variante Covid attualmente in maggioranza in Italia, 90,6% al 13 dicembre 2022 ed evidenzia i fattori che potrebbero rendere incerta l’evoluzione epidemiologica:

nuove varianti e stagione fredda;calo dell’adesione alla campagna vaccinale e delle misure igienico sanitarie;ambienti chiusi nei mesi invernali;co-circolazione di altri virus respiratori e calo dell’adesione alla campagna di vaccinazione anti-influenzale 2022-2023;immunità/suscettibilità della popolazione nei confronti dell’infezione e della malattia grave;mobilità della popolazione;long Covid.

In merito ai vaccini queste le disposizioni:La somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) è raccomandata per le seguenti categorie, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dalla prima dose booster o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test positivo): persone di 60 anni e
più, persone di 12 anni e più con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, operatori e ospiti dei presidi residenziali per anziani, operatori sanitari, donne in gravidanza.

I vaccini bivalenti possono, comunque, essere resi disponibili su richiesta dell’interessato, come seconda dose di richiamo, per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la
prima dose di richiamo da almeno 120 giorni. Per le dosi di richiamo è raccomandato l’uso di vaccini a m-RNA nella formulazione bivalente.

Un’ulteriore dose di richiamo con vaccino a m-RNA nella formulazione bivalente è attualmente raccomandata alle seguenti categorie di persone, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo): persone dagli 80 anni in su, ospiti delle strutture residenziali per anziani, persone dai 60 anni in su con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

Su richiesta dell’interessato, anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni,
che hanno già ricevuto un secondo richiamo, potranno, comunque, vaccinarsi con una ulteriore dose di vaccino.

Inoltre, dal 09/12/22 è stata estesa la raccomandazione della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID19 ai bambini nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) che presentino condizioni di fragilità, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2″.

La circolare ricorda che in caso di innalzamento dell’impatto della pandemia potrebbe essere necessario tornare all’uso di mascherine in spazi chiusi, al lavoro da casa e al ridimensionamento della portata degli eventi pubblici. I servizi sanitari devono rafforzare la preparazione per un eventuale aumento delle infezioni.

Così conclude: “Sebbene l’evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale
attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SARS-CoV-2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione”.

Circolare 31 dicembre gestione casi Covid e contatti stretti

Con la circolare del 31 dicembre n.51961 il Ministero ha riportato l’Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Vista la Legge 30 dicembre 2022, n. 199 e l’ordinanza del 28 dicembre per gli ingressi in Cina dispone:

isolamento per i casi di Covid confermati: 5 giorni senza test alla fine per asintomatici o senza sintomi da due giorni, per gli asintomatici fine prima dei cinque giorni con test negativo;persone immunodepresse: 5 giorni e test negativo;operatori sanitari, test negativo se asintomatici anche dopo due giorni;cittadini dalla Cina nei sette giorni prima del test positivo: cinque giorni di isolamento, test negativo se asintomatici da due giorni, uso Ffp2 fino al decimo giorno dal test positivo o dai sintomi.

Contatti stretti:

autosorveglianza ovvero Ffp2 per cinque giorni dal contatto;operatori sanitari, test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

VidPrevtyn Beta (Sanofi)

Con circolare n.51935 del 30 dicembre il Ministero ha riportato indicazioni sull’utilizzo del vaccino VidPrevtyn Beta (Sanofi), successivo al parere Aifa del 16 dicembre 2022.

VidPrevtyn Beta di Sanofi può essere utilizzato solo come dose di richiamo eterologa, se non opportuna mRNA, a 120 giorni dall’ultima dose, over 18, e una sola volta.

Ordinanza 29 dicembre mascherine strutture sanitarie

Ordinanza 29 dicembre 2022. Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 31
ottobre 2022 sono prorogate fino al 30 aprile 2023. Riguardano l’obbligo di indossare mascherine per lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le
strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Ordinanza 28 dicembre 2022, Cina

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. In vigore fino al 31 gennaio 2023.

Alle persone che entrano in Italia dalla Cina si applica la seguente disciplina:

test molecolare di 72 ore precedente, antigenico di 48 ore da presentare all’imbarco;test antigenico all’arrivo in aeroporto o presso la Asl in 48 ore;obbligo test molecolare se antigenico positivo;test antigenico o molecolare per fine isolamento.obbligo non riguarda i minori sotto i sei anni.

Legge 30 dicembre 2022 n.199

La legge richiamata dalle circolari citate ha previsto:

sospensione sanzione di 100 euro e fino al 30 giugno 2023 over 50 non vaccinati;abolizione obbligo test ai primi sintomi e al termine dell’isolamento da Covid;contatto con positivo, cinque giorni di autosorveglianza, nessun test al termine dei cinque giorni;abrogato green pass accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e pronto soccorso;anticipata al 1° novembre 2022 scadenza obbligo vaccino sanitari.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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