Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 30 marzo 2023 il Decreto legge 30 marzo 2023 n.34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.

Si tratta del Decreto legge Energia approvato dal Governo il 28 marzo 2023. Questa la sintesi dei provvedimenti (elenco):

agevolazioni clienti domestici svantaggiati e in gravi condizioni di salute;riduzione Iva al 5% e oneri generali secondo trimestre 2023;contributi mensili ottobre – dicembre 2023 per zone climatiche;credito imposta giugno 2023 per le imprese in caso di spesa superiore al 30% rispetto al 2029, al netto di imposte e sussidi;credito imposta in percentuale spese per imprese a forte consumo energia in compensazione.

Il decreto ha introdotto anche misure riguardanti la sanità, raccolte dal Ministero della Salute in un post del 31 marzo:

fondo Regioni per il payback su aziende fornitrici dispositivi medici;aziende portano in detrazione Iva su payback dispositivi medici;esternalizzazioni una volta sola e senza proroga, 12 mesi, per effettiva necessità, solo in primo intervento e pronto soccorso, “il personale sanitario che abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale”;prestazioni aggiuntive 2023 e fino a 100 euro lordi l’ora;anticipo giugno 2023 indennità pronto soccorso 2024;misure per ampliare la platea dei professionisti per l’emergenza urgenza;abolito vincolo esclusività infermieri e ostetriche;violenza operatori sanitari: modificato l’articolo 583-quater del codice penale “il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di’ cui al comma primo”.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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