Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile il Decreto 29 marzo 2022 Definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonchè del contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In vigore dal 1° maggio 2022.

Il decreto definisce forme, contenuti e modalità di effettuazione dei controlli sulle imprese sociali, controlli del Ministero del Lavoro e che si differenziano da quelli in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per la Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano il Ministero provvede alla sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d’intesa con le amministrazioni competenti. I controlli sulle società non costituite in forma cooperativa vengono demandati dal Ministero all’Ispettorato del lavoro. La vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa resta Ministero dello sviluppo
economico.

Il decreto prevede che il Ministero può avvalersi degli enti associativi riconosciuti e delle associazioni di cui all’art. 15, comma 3 del decreto
legislativo n. 112 del 2017
per l’attività ispettiva che riguardi le imprese aderenti all’associazione.

Le modalità per il riconoscimento delle associazioni sono disposte dallo stesso decreto all’articolo 5. Il riconoscimento verrà disposto con provvedimento del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Le stesse associazioni sono sottoposte a vigilanza.

I controlli vengono suddivisi in ordinari e straordinari. I destinatari sono tutti gli enti che figurano come imprese sociali, in scioglimento volontario, concordato preventivo e non in gestione commissariale. Controlli annuali.

Controlli ordinari. Almeno una volta all’anno per ciascuna impresa sociale. Programma dei controlli approvato entro il 30 aprile. Oggetto degli interventi: decreto legislativo n. 112 del 2017, contabilità, effettivo svolgimento delle mansioni, principio dell’assenza dello scopo di lucro, coinvolgimento dei lavoratori, livelli di partecipazione e democrazia interna.

Controlli in sede e sedi secondarie, su libri sociali, registri e documenti di cui il controllore potrà chiedere copia. Iter concludersi in novanta giorni.

Esito: senza rilievi, rilevi da sanare entro 30 giorni – 90 giorni. Possibile il provvedimento di nomina commissario. “Con il provvedimento di nomina del commissario ad acta il Ministero individua gli specifici adempimenti volti al superamento delle irregolarita’ sanabili emerse nel corso del controllo e assegna il termine per il loro espletamento”.

“Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità non sanabili, il controllore, mediante l’apposito verbale, formalizza motivata proposta di adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale”.

Controlli straordinari. Da concludersi in novanta giorni. Necessari, a campione dopo esposti e che verranno eseguiti per “osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell’impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell’ente, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell’impresa e delle relative attività e passività”. Regolarizzazione tra 15 e 90 giorni

Gestione delle risultanze secondo le linee guida del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 settembre 2021.

Entro il 1° aprile di ogni anno, le associazioni riconosciute e quelle autorizzate trasmettono al Ministero, a cura dei rispettivi rappresentanti legali:
“a) l’elenco di tutte le imprese sociali aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) l’elenco delle imprese sociali controllate nell’anno precedente;
c) l’elenco delle imprese sociali non controllate nell’anno precedente;
d) una dettagliata relazione sull’attivita’ complessivamente svolta nell’anno precedente, riguardante i controlli avviati, quelli conclusi, gli esiti degli stessi, le eventuali criticita’ emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento;
e) un programma delle attivita’ di controllo per l’anno in corso, che preveda in via prioritaria l’effettuazione dei controlli sulle imprese non controllate nell’anno precedente”.

Disposti i contributi per il sostegno dell’attività di vigilanza a carico delle stesse imprese che vanno da 150 euro annuali con fatturato fino a euro 50.000, a 2.500 euro con fatturato fino a 1.000.000. Da versare entro il 30 giugno e in questa prima occasione entro 90 giorni dal provvedimento operativo dell’Agenzia delle Entrate.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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