Con la circolare n.34 del 28 febbraio 2022 Inps riporta ulteriori chiarimenti riguardanti l’Assegno unico universale in vigore dal 1° marzo 2022 e le conseguenze sulle precedenti misure previdenziali, in particolare gli Anf.

La circolare riassume la normativa corrente dal 1° marzo per effetto decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, le prestazioni che continueranno ad esistere, quelle che si modificano in base all’età, all’impiego del richiedente, alle differenti composizioni delle famiglie.

A partire dall’Assegno per il nucleo familiare, quindi Naspi, lavoratori domestici, in Cassa integrazione, pensionati, Assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955.

Due tabelle elencano i requisiti dei beneficiari che possono continuare a chiedere Anf dal 1° marzo 2022. “Il nucleo familiare del richiedente è composto: dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato; dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.

Ricordiamo il sito di riferimento sull’Assegno unico e universale rilasciato da Inps a fine febbraio, con le informazioni per la richiesta della principale misura che dal 1° marzo 2022, per gran parte dei lavoratori dipendenti, è andata a sostituire gli Anf.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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