Pubblicate da Inps con la circolare n.122 del 27 ottobre 2022 indicazioni operative in merito al congedo paternità per i lavoratori dipendenti, congedo parentale e maternità anticipata per le lavoratrici autonome.
La circolare riguarda quanto previsto decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 in vigore dal 13 agosto 2022 e segue quanto già pubblicato con circolare n.3066 8 agosto 2022. Riassumiamo in sintesi quanto indicato:
Congedo paternità obbligatorio lavoratori dipendenti:
abrogate le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre da Legge 28 giugno 2012, n. 92;riguarda tutti i lavoratori dipendenti compresi domestici, agricoli a tempo determinato, PA;congedo di dieci giorni a partire da due mesi prima della data del parto ed entro cinque mesi successivi al parto stesso (riduzione fisiologica in caso di parto prematuro);frazionamento a giorni non a ore;20 giorni in caso di parto plurimo;in caso di adozione congedo dall’ingresso in famiglia e per cinque giorni successivi (“adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità”);può essere contemporaneo al congedo di magernità;può essere compatibile ma non contemporaneo al congedo di paternità alternativo;indennità al 100% della retribuzione (retribuzione media globale giornaliera) e contribuzione figurativa;comunicazione al datore di lavoro almeno cinque giorni prima della fruizione, per iscritto o per sistema informativo aziendale.
Congedo parentale dipendenti privato:
portato a nove mesi totali;fino ai 12 anni del figlio;fino ai 12 anni anche il congedo ulteriore per reddito;tre mesi di congedo indennizzato per ogni genitore non trasferibili;congedo in alternativa di ulteriore tre mesi;undici mesi per il genitore solo, nove al 30% delle retribuzione.
Congedo Gestione separata:
fino a 12 anni;tre mesi esclusivi di congedo indennizzato e tre in alternativa.
Congedo parentale autonomi:
tre mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori fruibili nel primo anno di vita;per la mamma dal termine del periodo di maternità, “si fa presente che, come per i periodi indennizzabili di congedo parentale delle lavoratrici autonome, l’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi”;padri autonomi spettacolo congedo parentale durante rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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