Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.230 del 25 settembre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto sarà in vigore tra un anno, il 25 settembre 2022 e da quel momento abrogherà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi dispone che vengano eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto.

La norma tecnica volontaria ISO, IEC, EN, CEI, UNI conferisce presunzione di conformità; gli interventi possono essere attuati anche tramite i modelli di gestione da articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 e l’allegato II riportano i criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

I tecnici devono seguire un percorso formativo al termine del quale viene sottoposto a valutazione dei requisiti, prova scritta, prova orale e prova con simulazione. “Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento”.

Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che psosono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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