Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 9 gennaio 2026 il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. In vigore dal 24 gennaio 2026.
Il decreto riporta una serie di modifiche al Testo unico sicurezza sul lavoro, nella parte che tratta i rischi da esposizione all’amianto, in particolare dagli articoli 244 al 261. Le raccogliamo in elenco:
le prime modifiche interessano l’articolo 244 sulla Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità, dove al comma 3 viene aggiunto un nuovo comma a tra quelli annoverati tra i casi del Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, che annovera quindi “i casi di cui all’allegato XLIII-ter (nuovo Ndr), dell’articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all’amianto”;
modifiche all’articolo 246 Campo di applicazione del CAPO III sul rischio amianto, applicabile su “tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro”;
all’articolo 247 ai casi di silicati fibrosi vengono aggiunti inoltre quelli “classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008″;
introdotte variazioni sostanziali all’articolo 248, che riporta gli obblighi per il datore di lavoro nell’individuazione della presenza di amianto: la frase “Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto”, ora viene sostituita da una seconda, con una nuova prassi “Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame”;
modifiche all’articolo 249 ancora obblighi per il datore di lavoro ma questa volta nella valutazione del rischio con i nuovi commi a e b dell’articolo 1 che indica come questa vada condotta per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione, lasciando il solo obbligo di notifica alla vigilanza, tra quelli non previsti per i casi di debole esposizione;
modifiche all’articolo 250 sulla notifica, che è prevista nei casi in cui i lavoratori sono o possono essere esposti durante lavorazioni di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento rifiuti, bonifica, viene aumentata la portata della notifica, con l’obbligo di conservare i documenti sul numero dei lavoratori coinvolti, per quaranta anni;
modifiche al 251, sulle misure di prevenzione: previste per il più basso valore tecnicamente possibile, e viene fornito un elenco di misure da attuare nei casi in cui non si possa evitare l’emissione di polvere: “1) l’eliminazione della polvere di amianto; 2) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte; 3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti”, con chiarimenti sull’imballaggio e il trattamento dei rifiuti;
articolo 252 misure igieniche da adottare in tutte le attività nelle quali c’è rischio esposizione, fermo restando quanto previsto dalla valutazione dei rischi;
modifiche all’articolo 253 controllo dell’esposizione: a intervalli regolari tramite campionamento sul lavoratore e a integrazione il controllo dell’aria confinata ambientale, misurazione che deve essere effettuata con microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029, dal 21 dicembre 2029 con microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo previsto da prossimo decreto del Ministero della Salute;
articolo 254 valore limite: “il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bi”, con limite superato o con sospetto di lavorazione con amianto il lavoro cessa immediatamente e riprende solo dopo le adeguate misure di protezione;
255, area ventilata a estrazione meccanica negli ambienti confinati;
articolo 256 lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, dove il piano deve prevedere la verifica anche alla ripresa di altre attività dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro;
articolo 258 – Formazione dei lavoratori, deve essere riposta particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, formazione “adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione”, formazione specifica per chi lavora nella demolizione che deve comprendere anche fasi relative “all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi”;
259 sorveglianza sanitaria: prevista per “attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto”; e tutti gli addetti “sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”;
modifiche all’articolo 260 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio, dove Inail prende il posto di Ispesl;
articolo 261, la parola mesoteliomi diviene patologie da amianto, ovvero “tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica di patologie di cui all’allegato XLIII-ter” ;
nuovo allegato XLIII-ter presente in calce al decreto.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
L’articolo Protezione lavoratori rischi esposizione amianto, nuovo decreto in GU proviene da Quotidiano Sicurezza.









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