Un datore di lavoro non può accedere all’email di un dipendente. Questo quanto ribadito dal Garante della Privacy, evidenziando nella newsletter del 22 ottobre un provvedimento adottato nei confronti di un’azienda.

La nota deriva da un contenzioso riguardante un agente di commercio e l’azienda con la quale collaborava e il fatto che tale azienda avesse effettuato tramite un apposito software, un backup della sua posta elettronica e dei suoi log di accesso. E inoltre, il fatto che i contenuti rilevati fossero poi stati usati dalla stessa azienda in un contenzioso.

Il Garante ha ricordato che: “la sistematica conservazione delle email – effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale”.

Ricostruire al dettaglio, attraverso tali dati, l’attività del lavoratore è contrario allo Statuto dei lavoratori che non ammette tali forme di controllo. Carente infine l’informativa con la quale l’azienda comunicava ai dipendenti la possibilità di accesso alle email.

L’Autorità ha comminato per tali comportamenti, una sanzione di 80mila euro e il divieto di utilizzo del software di backup.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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