Con nota n.1357 del 31 luglio 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato chiarimenti operativi su quanto previsto dal Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024.

La nota riporta chiarimenti su diversi articoli e relativi argomenti previsti dal decreto, sulla normativa riguardante la sicurezza sul lavoro. Riassumiamo in elenco:

chiarimenti sul concetto di diffida amministrativa;semplificazione adempimenti amministrativi (non ancora operativi) riassunti in schemi, ricognizioni triennali, quadri di sintesi da realizzare da parte della PA entro il 30 ottobre 2025;“sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, valido per sicurezza lavoratori, protezione ambientale, igiene salute e sicurezza pubblica, con norme tecniche UNI per buone prassi per rischio basso associabili a report identificativo e gli organismi che possono rilasciare il report;il fascicolo informatico di impresa, operatività, accesso della PA;principi informatori, FAQ sui siti delle PA per la comprensione della normativa, intervalli temporali sui controlli, Lista di conformità INL norma speciale;violazioni sanabili e non punibilità per errore scusabile, per sanzioni non superiori ai cinquemila euro, “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”;diffida amministrativa per sanzione pecuniaria, sotto i 5mila euro, esula la maxisanzione per lavoro nero, sanzione per la prima volta in cinque anni, violazione materialmente sanabile, non derivante dagli obblighi internazionali, “la diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo va evidenziato che gran parte delle violazioni il cui accertamento compete a questo Ispettorato hanno evidenti riflessi sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è peraltro previsto un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale. Appaiono invece ricompresi nell’ambito di applicazione della diffida parte delle violazioni amministrative di carattere documentale, nella misura in cui non siano ricollegabili alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es. in materia di Libro unico del lavoro ai sensi dell’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008, salvi i casi in cui la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi in quanto è prevista una sanzione massima superiore ad euro 5.000)”.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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