Pubblicata sulla GU n.171 del 25 luglio 2025 la Legge 18 luglio 2025, n. 106 Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
La legge, in vigore dal 9 agosto 2025 riporta in primo luogo provvedimenti riguardanti la conservazione del posto di lavoro di persone affette da malattie oncologiche, invalidanti, croniche, rare, con invalidità dal 74%.
Prevede per i lavoratori dipendenti del pubblico e del privato il congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi durante il quale viene conservato il posto di lavoro. No retribuzione, periodo non computato per anzianità e per fini previdenziali, può essere riscattato. Può essere fruito al termine degli altri periodi di assenza giustificata. Al termine del congedo è previsto il diritto al lavoro agile. “La sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare”
A partire da gennaio 2026 possibile richiedere ulteriori dieci ore annue di permesso per cure mediche, con riconoscimento dell’indennità di malattia prevista in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita, riconosciute anche in caso di malattia grave di figlio minore.
Istituito il Fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche. 2 milioni di euro all’anno dal 2026 per lauree in materie sanitarie e scientifiche.
Fondi per la struttura tecnologica Inps.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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