Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota n.2066 del 21 marzo 2023 con “chiarimenti in merito al Decreto-legge 10 marzo 2023 n. 20 – Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. – Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro”.

La nota riassume in elenco:

la programmazione dei flussi di ingresso è definita per decreto con validità triennale e non più annuale;rinnovo delle domande senza documentazione se già presentata;assegnazione lavoratori agricoli in via prioritaria nel triennio successivo a chi non è rientrato nel primo triennio e senza nuova documentazione;tramite modifica all’articolo 24 bis del T.U. Immigrazione viene stabilito che “la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998 è demandata ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato”;riassunti i limiti reddituali dei datori di lavoro necessari alle richieste;“asseverazione e protocolli d’intesa tra MLPS e organizzazioni dei datori di lavoro”;semplificazioni al nulla osta, come previsto dall’art. 2 del D.L. n. 20/23 viene rilasciato in ogni caso se a 60 giorni dalla richiesta non sono stati acquisiti dalla Questura elementi ostativi; revoca dopo eventuali accertamenti successivi, procedura valida anche per gli “stranieri che, ai sensi dell’art. 3 D.L. 20/23 – che ha novellato l’art. 23 T.U. Immigrazione – abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica”.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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