Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 3 agosto 2022 il Dpcm 26 luglio 2022 Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

Il documento è stato approvato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, con parere dell’Iss. Fornisce indicazioni per l’utilizzo degli apparecchi di sanificazione e riporta chiarimenti complementari riguardanti gli standard minimi di qualità dell’aria degli ambienti scolastici e confinati.

Quanto pubblicato ha l’obiettivo di tutelare gli utilizzatori e gli astanti ed evitare un utilizzo non corretto derivante da pubblicità ingannevoli. I destinatari sono gli utilizzatori e gli stessi fabbricanti/responsabili dell’immissione sul mercato degli strumenti.

In premessa il Dpcm ricorda che i dispositivi trattati “non rientrano nella definizione di dispositivo medico (DM) di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) e pertanto, non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico”. Non sono notificati alla Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. Sottostanno alle regole del Codice del consumo.

Lo stesso Dpcm riporta in allegato tutte le raccomandazioni ad interim su sanificazione, ozono, disinfettanti pubblicate dalll’Iss dal 2020.

Viene ampiamente sottolineato come l’uso degli apparecchi non possa sostituire le principali misure anti contagio, la valutazione del microclima, i modelli di comportamento e le prassi per il miglioramento della qualità dell’aria indoor e delle superfici.

E ancora, di converso, che “l’utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di per sé e in via automatica, l’adozione di ulteriori misure sanitarie anti-contagio (quali dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento, ecc…), la cui previsione rimane demandata ad espresse disposizioni da parte delle autorità competenti, in relazione all’andamento del quadro epidemiologico”.

Questo l’indice:

“Finalità;Qualità dell’aria indoor;Ventilazione naturale e meccanica;Considerazione generali per la scelta dei dispositivi;Requisiti di sistema. In allegato: Esempio di documentazione (da prodursi a cura dei fabbricanti/responsabili della immissione sul mercato) utile ai fini della valutazione/selezione; Scheda tecnica (Schema esemplificativo)”.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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