Pubblicata dal Ministero dell’Istruzione il 5 aprile 2022 la circolare n.695 con chiarimenti sul green pass base per l’accesso dei lavoratori a scuola, secondo quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

La nota del Ministero, visto l’art. 4- quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, visto il richiamato art. 9-ter.1 del decreto-legge n. 52 del 2021, modificato dal decreto-legge n. 24 del 20221, e vista la conseguente l’abrogazione dell’art. 9-ter, comma 2 del decreto – legge n.52 del 2021 disposta dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 chiarisce che:

a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l’obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento. Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

Alla scuola si applica quindi l’art. 9- quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 richiamato dall’art. 4-quinquies del decreto legge n. 44 del 2021 che disciplina l’uso del green pass per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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